Maternità e congedi: cosa cambia con il Jobs Act

Maternità e congedi: cosa cambia con il Jobs Act

Ti racconto… com’è possibile conciliare la vita lavorativa con l’essere genitori nelle prime settimane di vita dei neonati? Quali sono le agevolazioni che i genitori possono avere con la nascita di un figlio? Ci sono delle tutele per le lavoratrici madri e per i papà? A delineare un quadro completo in merito ai congedi è l’avvocato Silvia Caravà.

Congedi parentali anche a ore e possibilità di chiedere il part-time in alternativa alsilvia congedo parentale: queste alcune novità introdotte da un decreto attuativo del Jobs Act. Prima, però, è necessaria una premessa. Queste misure sono una sperimentazione e varranno solo sino a dicembre 2015: per assicurare continuità saranno necessari nuovi decreti che li rifinanzino.

Le principali innovazioni sono le seguenti:

  • Il congedo obbligatorio di maternità e paternità – Col decreto si rende più flessibile la possibilità di fruire del congedo obbligatorio di maternità, soprattutto in casi particolari ( parto prematuro o ricovero del neonato); segnatamente, la norma dispone che in caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengano aggiunti al periodo di congedo dopo il parto, anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo i 5 mesi. La madre, poi, potrà sospendere il congedo in caso di ricovero del bambino. In Jobs Act interviene anche sulla paternità, finora prevista solo in caso di morte o grave infermità della madre, applicandola anche in caso di lavoratrice autonoma con diritto all’indennità.
  • Il congedo facoltativo – I genitori potranno chiedere il congedo sino ai 12 anni del bambino (prima era limitato ad 8). Nei primi 6 anni del bambino sarà garantito il 30% dello stipendio, mentre dai 6 anni ai 12 congedo non prevede retribuzione. La norma si applica anche ai genitori adottivi, con decorrenza dei termini a partire dall’ingresso del minore in famiglia.
  •  Al via il congedo parentale a ore – Finora il congedo parentale a ore era possibile solo laddove fosse previsto dal contratto nazionale o aziendale. Con il Jobs act, tutti i genitori potranno scegliere la fruizione su base oraria, fino alla metà dell’orario medio giornaliero. Il congedo però non potrà essere cumulato con permessi o riposi.
  • Part-time al posto del congedo –  I genitori possono chiedere il part-time alternativo al congedo parentale, fino al 50% delle ore, per 10 mesi totali, finiti i quali si torna al tempo pieno. Questa misura, non essendo contenuta nel decreto sulla conciliazione tra vita e lavoro, non dura solo per il 2015, ma è di carattere strutturale.

A cura dell’avv. Silvia Caravà, dello studio ass.to Caravà/Cavalli, partner di Professioni360

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