Erogazione del bonus bebè

Erogazione del bonus bebè

Ti racconto…la legge di stabilità 2016! A parlarcene su Bimbi Parma  è l’avvocato Letizia Cavalli.
La legge di stabilità 2016
 ha confermato anche per quest’anno l’erogazione del bonus bebè, l’assegno di natalità, previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus bebè è concesso fino ai tre anni di vita del bambino o fino a tre anni di ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare dopo l’adozione. Sono compresi i figli di cittadini italiani o comunitari oppure i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia. Potrà essere richiesto sia dalle lavoratrici dipendenti che dalle lavoratrici autonome. Per poter usufruire del bonus di 960 euro, da corrispondere in rate mensili, è necessario che il nucleo familiare di appartenenza abbia un ISEE  non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.
La domanda va presentata dal genitore convivente con il bambino, anche affidatario, ed inviata esclusivamente in via telematica attraverso il sito www.inps.it – Servizi on line. Sarà possibile, in alternativa, affidarsi ad un patronato oppure contattare il numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o il numero 06.164164 (numero per cellulari).
La domanda va presentata entro 90 giorni dal verificarsi della nascita o dall’ingresso del bambino nella famiglia adottiva. Qualora si presentasse la domanda fuori da quel termine, l’assegno partirà soltanto a partire dal mese di presentazione della domanda stessa e si perderebbero gli assegni precedenti.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a seguito di eventi che ne determinano la decadenza, ossia, decesso del figlio, revoca dell’adozione, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda e affidamento del minore a terzi. Inoltre, l’interruzione avviene anche se vengono meno i requisiti richiesti dalla legge, ad esempio, i parametri reddituali (ISEE). Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

A Cura di Letizia Cavalli, Avvocato civilista matrimonialista esperta del diritto di famiglia – Studio Legale Associato Caravà Cavalli.

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